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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57278
Stato 25 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto

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imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le

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3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l'oggetto sociale, sono

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1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle

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4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e

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opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel

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collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, né la riduzione dei debiti

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2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice

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accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta

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giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato

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semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma

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liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito

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3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei

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semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle

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accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel titolo I; c) per le società e gli enti

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2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra

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accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o

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